Art. 15
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Sono elettori del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione. Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di eta' il giorno delle elezioni. L'ufficio di consigliere regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un'altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti. Altri casi di incompatibilita' ed i casi di ineleggibilita' sono stabiliti con legge dello Stato.
Testo vigente dal 1 febbraio 1963 al 16 febbraio 2001 · versione 0 su Normattiva