Art. 15
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Sono elettori del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione. Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di eta' il giorno delle elezioni. L'ufficio di consigliere regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un'altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti((, ovvero di membro del Parlamento europeo)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2)).
Testo vigente dal 16 febbraio 2001 al 23 agosto 2016 · versione 7 su Normattiva