Art. 26
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Il Consiglio regionale, in materie estranee alla sua competenza, ma che presentano particolare interesse per la Regione, puo' formulare progetti di legge da sottoporre al Parlamento. I progetti sono inviati, dal Presidente della Giunta regionale, al Governo per la presentazione alle Camere. Il Consiglio regionale puo' anche presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica.
Testo vigente dal 1 febbraio 1963 al 16 febbraio 2001 · versione 0 su Normattiva