Art. 30
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La promulgazione di una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta di componenti, qualora il Governo della Repubblica espressamente lo consenta, puo' intervenire anche prima dei termini stabiliti dall'articolo precedente.
Testo vigente dal 1 febbraio 1963 al 24 febbraio 2026 · versione 0 su Normattiva