Art. 38
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Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta regionale hanno effetto dopo che il Consiglio ne ha preso atto. Alle dimissioni, alla revoca o al decesso del Presidente della Giunta regionale conseguono, di diritto, le dimissioni dell'intera Giunta.
Testo vigente dal 1 febbraio 1963 al 16 febbraio 2001 · versione 0 su Normattiva