Art. 42
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Il Presidente della Giunta regionale:
- a)rappresenta la Regione, convoca e presiede la Giunta regionale e ne dirige e coordina l'attivita', sopraintende agli uffici e servizi regionali;
- b)promulga, le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- c)esercita, le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e, dallo Statuto regionale.
Testo vigente dal 1 febbraio 1963 al 16 febbraio 2001 · versione 0 su Normattiva