Art. 42

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 febbraio 1963 al 16 febbraio 2001. Leggi il testo vigente →

Il Presidente della Giunta regionale:

  • a)rappresenta la Regione, convoca e presiede la Giunta regionale e ne dirige e coordina l'attivita', sopraintende agli uffici e servizi regionali;
  • b)promulga, le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
  • c)esercita, le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e, dallo Statuto regionale.

Testo vigente dal 1 febbraio 1963 al 16 febbraio 2001 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art42 · fonte su Normattiva