Art. 45

Il ((Presidente della Regione)) presiede alle funzioni amministrative il cui svolgimento e' stato affidato dallo Stato alla Regione a norma del primo e del secondo comma dell'articolo 10, uniformandosi alle istruzioni impartite dalle Amministrazioni centrali statali. Il ((Presidente della Regione)) risponde della attivita' diretta all'esercizio delle funzioni indicate nel primo comma verso il Consiglio regionale e verso il Governo della Repubblica. I provvedimenti emanati dalla Regione in base all'articolo 10 non sono definitivi.

Testo vigente dal 16 febbraio 2001, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art45 · fonte su Normattiva