Art. 46
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Spetta alla Giunta regionale: deliberare i regolamenti per la esenzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale; esercitare l'attivita' amministrativa per gli affari di interesse regionale e deliberare i contratti della Regione, salve le attribuzioni riservate agli assessori in base al primo comma dell'articolo 34; amministrare il patrimonio della Regione e controllare la gestione dei servizi pubblici regionali, affidati ad aziende speciali; predisporre il bilancio preventivo e presentare annualmente il conto consuntivo; deliberare in materia di liti attive e passive, rinuncie e transazioni; esercitare le altre attribuzioni ad essa demandate dal presente Statuto o da altre leggi.
Testo vigente dal 1 febbraio 1963 al 16 febbraio 2001 · versione 0 su Normattiva