Art. 6
La Regione ha facolta' di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione nelle seguenti materie:
- 1)scuole materne; istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale; tecnica ed artistica;
- 2)lavoro, previdenza e assistenza sociale;
- 3)antichita' e belle arti, tutela del paesaggio, della flora e della fauna, oltre che nelle altre materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscano alla Regione questa facolta'.
Testo vigente dal 1 febbraio 1963, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva