Art. 5

Salva la competenza, prevista nei due precedenti articoli, la Regione ha facolta' di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie:

  • a)istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi
  • b)lavoro; previdenza ed assistenza sociale;
  • c)antichita' e belle arti;
  • d)nelle altre materie previste da leggi dello Stato.

Testo vigente dal 9 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3~art5 · fonte su Normattiva