Art. 66

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Con le norme da emanarsi nei modi previsti dallo articolo 65 ed entro il termine di quattro mesi dalla prima elezione del Consiglio regionale, sara' istituito, nell'ambito della provincia di Udine, un circondario corrispondente al territorio attualmente soggetto alla giurisdizione del tribunale di Pordenone ed al territorio dei comuni di Erto-Casso e Cimolais, per il decentramento di funzioni amministrative. Con le stesse norme saranno decentrati, con specifica attribuzione di competenza, in detto circondario, gli uffici statali non trasferibili all'Amministrazione regionale, ivi compresi quelli dell'Amministrazione dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e quelli degli enti parastatali. La Regione e la Provincia decentreranno in detto circondario i loro uffici. I Comuni del detto circondario sono costituiti in consorzio generale per esercitare funzioni delegate ai sensi dell'articolo 11.

Testo vigente dal 1 febbraio 1963 al 23 agosto 2016 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art66 · fonte su Normattiva