Art. 93

Con decreto legislativo, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, saranno stabilite le norme per la elezione e la convocazione, da parte dei Governo, del primo Consiglio regionale e dei primi Consigli provinciali. La prima elezione avra' luogo entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto legislativo, di cui al precedente comma.

Testo vigente dal 13 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art93 · fonte su Normattiva