Art. 69
Con legge della Repubblica saranno emanate, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, le norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale con i criteri stabiliti nello articolo 13. Le spese relative alla prima elezione sono a carico dello Stato. Le spese relative al primo impianto dell'organizzazione regionale sono anticipate dallo Stato sulle quote dei proventi spettanti alla Regione, in conformita' dello articolo 49.
Testo vigente dal 1 febbraio 1963, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva