Art. 9
La Regione ha facolta' di concorrere con propri contributi allo sviluppo dell'istruzione universitaria, nell'ambito della Regione stessa.
Testo vigente dal 1 febbraio 1963, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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La Regione ha facolta' di concorrere con propri contributi allo sviluppo dell'istruzione universitaria, nell'ambito della Regione stessa.
Testo vigente dal 1 febbraio 1963, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art9 · fonte su Normattiva