Art. 9
La Regione ha facolta' di concorrere con propri contributi allo sviluppo dell'istruzione universitaria, nell'ambito della Regione stessa.
Testo vigente dal 1 febbraio 1963, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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La Regione ha facolta' di concorrere con propri contributi allo sviluppo dell'istruzione universitaria, nell'ambito della Regione stessa.
Testo vigente dal 1 febbraio 1963, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
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Collegamenti
Art. 11 — Attivita' promozionali
Nell'ambito della Commissione consultiva di cui all'articolo 6 sono definite, in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato di cui all'articolo 5, le attivita' promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione con riguardo in particolare a: a) …
Art. 404 — Commissioni giudicatrici
… giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo, titolari degli
urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art9 · fonte su Normattiva