Art. 9
La Regione ha facolta' di concorrere con propri contributi allo sviluppo dell'istruzione universitaria, nell'ambito della Regione stessa.
Testo vigente dal 1 febbraio 1963, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
La Regione ha facolta' di concorrere con propri contributi allo sviluppo dell'istruzione universitaria, nell'ambito della Regione stessa.
Testo vigente dal 1 febbraio 1963, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte costituzionale
Di questo articolo non si è mai discusso davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Qui l’articolo non era in discussione: è servito da metro per giudicarne un altro.
riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-septies, lettera a), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori p…
ECLI:IT:COST:2023:6 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 20 — Compiti di programmazione
La provincia: a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione; b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali…
Art. 50
Per provvedere a scopi determinati, che non rientrano nelle funzioni normali della Regione, e per la esecuzione di programmi organici di sviluppo, lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali.…
Art. 6
La Regione ha facolta' di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione nelle seguenti materie: 1) scuole materne; istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale…
Art. 17-ter — Disposizioni per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano e per le aziende ospedaliere universitarie
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e ove non diversamente previsto, entro i limiti delle rispettive…
Art. 95 — Uso delle sedi e delle attrezzature scolastiche nei rapporti tra scuola e regioni
Per la realizzazione delle attivita' di formazione professionale le regioni possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate, secondo le norme previste dai commi 4 e 5, dell'articolo 96. Le regioni…
Art. 65
La Regione ha facolta' di istituire con legge tributi propri in armonia coi principi del sistema tributario dello Stato e di applicare una sovrimposta sui terreni e fabbricati. Le province hanno facolta' di sovrimporre ai tributi stabiliti dalla regione, nei limiti…
urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art9 · fonte su Normattiva