Art. 14
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La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici. Le Province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai Comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici.
Testo vigente dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972 · versione 0 su Normattiva