Art. 24

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Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il Presidente, il vice-presidente ed i segretari. Il Presidente ed il vice-presidente durano in carica un biennio. Nel primo biennio del funzionamento del Consiglio regionale il Presidente e' eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vice presidente tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; nel secondo biennio il Presidente e' eletto tra i consiglieri appartenenti a quest'ultimo gruppo ed il vice-presidente tra quelli appartenenti al primo gruppo. In caso di dimissioni di morte del Presidente del Consiglio regionale, il Consiglio provvede all'elezione del nuovo Presidente, da scegliere nel gruppo linguistico al quale apparteneva il Presidente dimissionario o deceduto. La nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed e' valida fino allo scadere del biennio in corso. Il vice-presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Testo vigente dal 13 marzo 1948 al 22 marzo 1972 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art24 · fonte su Normattiva