Art. 61
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972. Leggi il testo vigente →
E' devoluto alla Regione il provento dell'imposta governativa riscossa nella Regione stessa per l'energia e il gas ivi consumati.
Testo vigente dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972 · versione 0 su Normattiva