Art. 67

Sono devoluti alle province i nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e fabbricati e sui redditi agrari relativi ai loro territori.

Testo vigente dal 20 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art67 · fonte su Normattiva