Art. 63
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La Regione puo' stabilire un'imposta, in misura non superiore a L. 0,10, per ogni chilovatt-ora di energia elettrica prodotta nella Regione. Da tale imposta sono esenti le Ferrovie italiane dello Stato per l'energia consumata esclusivamente per i propri servizi. E' soppressa, nell'ambito del territorio della Regione, l'applicazione dell'art. 53 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
Testo vigente dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972 · versione 0 su Normattiva