Art. 8

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La Regione puo' autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere regionale o locale, sentito il parere del Ministro per il tesoro. L'autorizzazione all'apertura ed al trasferimento di sportelli bancari di aziende, che svolgono operazioni di credito anche in altre regioni, e' data dal Ministro per il tesoro sentito il parere del Presidente della Giunta regionale.

Testo vigente dal 13 marzo 1948 al 20 gennaio 1972 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art8 · fonte su Normattiva