Art. 91

I termini per l'applicazione dell'art. 52 del testo unico delle leggi sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici, approvato con decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che risultassero prescritti, sono riaperti a favore dei Comuni e delle Province, a partire dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Testo vigente dal 13 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;5~art91 · fonte su Normattiva