Art. 12
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Il regime doganale della Regione e' di esclusiva competenza dello Stato. Saranno istituiti nella Regione punti franchi. Sono esenti, per venti anni, da ogni dazio doganale le macchine, gli attrezzi di lavoro ed i materiali la costruzione destinati sul luogo alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli della Regione ed al suo sviluppo industriale. Su richiesta della Regione potranno essere concesse esenzioni doganali per merci ritenute indispensabili al miglioramento igienico e sanitario dell'Isola.
Testo vigente dal 9 marzo 1948 al 15 maggio 1968 · versione 0 su Normattiva