Art. 12

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1968 al 1 gennaio 1983. Leggi il testo vigente →

Il regime doganale della Regione e' di esclusiva competenza dello Stato. Saranno istituiti nella Regione punti franchi. Sono esenti, per venti anni, da ogni dazio doganale le macchine, gli attrezzi di lavoro ed i materiali la costruzione destinati sul luogo alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli della Regione ed al suo sviluppo industriale.2b Su richiesta della Regione potranno essere concesse esenzioni doganali per merci ritenute indispensabili al miglioramento igienico e sanitario dell'Isola.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 aprile 1968, n. 483

2b

La L. 2 aprile 1968, n. 483, ha disposto (con l'articolo unico) che "L'esenzione di cui al terzo comma dell'articolo 12 dello statuto speciale per la Sardegna, emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e' prorogata fino al 31 dicembre 1980."

Testo vigente dal 15 maggio 1968 al 1 gennaio 1983 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3~art12 · fonte su Normattiva