Art. 16
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Il Consiglio regionale e' composto di consiglieri eletti, in ragione di uno ogni ventimila abitanti, a suffragio universale, diretto, uguale e segreto e con sistema proporzionale, secondo le norme stabilite con legge regionale.
Testo vigente dal 9 marzo 1948 al 27 maggio 1986 · versione 0 su Normattiva