Art. 37 — COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 2001, N. 2
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I componenti della Giunta regionale, preposti al singoli rami dell'amministrazione sono nominati dai Consiglio, si proposta del Presidente della Giunta. La Giunta regionale e' responsabile di fronte al Consiglio. Il voto di sfiducia del Consiglio determina le dimissioni della Giunta.
Testo vigente dal 9 marzo 1948 al 16 febbraio 2001 · versione 0 su Normattiva