Art. 55

Le funzioni dell'Alto Commissariato della Consulta regionale sarda durano fino alla prima elezione del Consiglio regionale, che sara' indetta dal Governo della Repubblica entro dieci mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto. La prima elezione del Consiglio regionale avra' luogo in conformita' all'art. 16 dello statuto ed alla legge per l'elezione della Camera dei deputati secondo le norme che saranno stabilite con decreto legislativo, sentiti l'Alto Commissario e la Consulta regionale. Le circoscrizioni elettorali sono determinate in corrispondenza delle attuali province.

Testo vigente dal 9 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;3~art55 · fonte su Normattiva