Art. 17
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L'ufficio di consigliere regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale. I casi di ineleggibilita' e gli altri casi di incompatibilita' sono stabiliti con legge dello Stato.
Testo vigente dal 10 marzo 1948 al 16 febbraio 2001 · versione 0 su Normattiva