Art. 17

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L'ufficio di consigliere regionale e' incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale. I casi di ineleggibilita' e gli altri casi di incompatibilita' sono stabiliti con legge dello Stato.

Testo vigente dal 10 marzo 1948 al 16 febbraio 2001 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4~art17 · fonte su Normattiva