Art. 28
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 marzo 1948 al 16 febbraio 2001. Leggi il testo vigente →
L'iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di un disegno di legge da parte di almeno tremila elettori.
Testo vigente dal 10 marzo 1948 al 16 febbraio 2001 · versione 0 su Normattiva