Art. 38

Nella Valle d'Aosta la lingua francese e' parificata a quella italiana. Gli atti pubblici possono essere redatti nell'una o nell'altra lingua, eccettuati i provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, i quali sono redatti in lingua italiana. Le amministrazioni statali assumono in servizio nella, Valle possibilmente funzionari originari della Regione o che conoscano la lingua francese

Testo vigente dal 10 marzo 1948, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-26;4~art38 · fonte su Normattiva