Art. 50
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Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio della Valle. Entro due anni dall'elezione del Consiglio della Valle, con legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale, sara' stabilito, a modifica degli articoli 12 e 13, un ordinamento finanziario della Regione. Le disposizioni concernenti le materie indicate nell'art. 123 della Costituzione della Repubblica possono essere modificate con le forme prevedute nello stesso articolo.
Testo vigente dal 10 marzo 1948 al 16 febbraio 2001 · versione 0 su Normattiva