Art. 3 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 MAGGIO 2000, N. 164
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 maggio 1974 al 21 giugno 2000. Leggi il testo vigente →
Nelle zone diverse da quelle indicate al precedente articolo 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi, puo' accordare concessione di stoccaggio al titolare o ai contitolari di una concessione per la coltivazione di idrocarburi che ne facciano richiesta, se le condizioni del giacimento ne consentano l'utilizzazione per l'immagazzinamento di gas naturale. La concessione e' accordata ai richiedenti che abbiano la necessaria capacita' tecnica, economica ed organizzativa e dimostrino di poter realizzare, direttamente o a mezzo di altri soggetti, nel pubblico interesse, un programma di trasporto e di distribuzione, o di avviamento al trasporto ed alla distribuzione, che tragga contributo dalle operazioni di stoccaggio. Le concessioni di stoccaggio in giacimenti situati in tutto od in parte entro i confini del demanio marittimo o nel mare territoriale o nella piattaforma continentale, nonche' quelle che comportino la installazione di opere nelle predette zone sono accordate di concerto con il Ministero della marina mercantile. Per le concessioni da rilasciare all'Ente nazionale idrocarburi i provvedimenti di cui al presente articolo sono emanati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero delle partecipazioni statali e, nei casi previsti dal terzo comma, con quello della marina mercantile. La concessione di stoccaggio e' accordata ai titolari di concessione di coltivazione che siano cittadini o enti italiani o degli altri Stati membri della Comunita' europea, o societa' aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati, e persone fisiche e giuridiche aventi nazionalita' di Stati che ammettono i cittadini, gli enti e le societa' italiane allo stoccaggio sotterraneo di gas naturale nei giacimenti di idrocarburi ricadenti sotto la loro giurisdizione. La concessione e' regolata con disciplinare da allegare al provvedimento di concessione, conforme ad un disciplinare tipo da approvare con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il titolare della concessione di stoccaggio e' tenuto a svolgere la propria attivita' secondo le buone regole della scienza e della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento e di non arrecare pregiudizio a terzi. Se la concessione e' intestata a piu' titolari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 21 luglio 1967, n. 613. Il trasferimento della concessione di coltivazione e di quella di stoccaggio e' consentito solo contestualmente e previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto, nei casi previsti dal terzo e quarto comma del presente articolo, con i Ministeri della marina mercantile e delle partecipazioni statali.
Testo in vigore dal 18 maggio 1974 al 21 giugno 2000
