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Il comitato di cui all'articolo precedente propone al Ministro per la marina mercantile i programmi di ricerca applicata alla pesca e ne indica le priorita'. L'esecuzione di tali programmi e' disposta con decreto del Ministro per la marina mercantile. I risultati delle ricerche eseguite in base ai programmi di cui al comma precedente sono esaminati dal comitato anzidetto, che riferisce, con le proprie valutazioni, al Ministro per la marina mercantile, cui puo' anche proporre la pubblicazione degli atti, i quali debbono in ogni caso essere trasmessi al Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica.
Testo in vigore dal 6 dicembre 1975 al 22 dicembre 2008
