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Gli uscieri delle preture, dei tribunali e delle corti assumeranno da ora innanzi il nome di ufficiali giudiziari. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 16 novembre 1919, n. 2255
2Il Regio Decreto 16 novembre 1919, n. 2255 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Al comma c) dell'art. 1 del Regio decreto 13 maggio 1902, n. 528, e' sostituito il seguente «c) una speciale retribuzione da computarsi in ragione di lire dieci per ciascuna delle due prime vacazioni non maggiori di due ore e di lire cinque per ciascuna delle successive di eguale durata, con facolta' di cumulare il massimo di quattro vacazioni in un giorno»".
Testo in vigore dal 1 luglio 1919 al 16 dicembre 2009
