Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1919 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Gli uscieri delle preture, dei tribunali e delle corti assumeranno da ora innanzi il nome di ufficiali giudiziari. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 16 novembre 1919, n. 2255

2

Il Regio Decreto 16 novembre 1919, n. 2255 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Al comma c) dell'art. 1 del Regio decreto 13 maggio 1902, n. 528, e' sostituito il seguente «c) una speciale retribuzione da computarsi in ragione di lire dieci per ciascuna delle due prime vacazioni non maggiori di due ore e di lire cinque per ciascuna delle successive di eguale durata, con facolta' di cumulare il massimo di quattro vacazioni in un giorno»".

Testo in vigore dal 1 luglio 1919 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1919

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1902 al 1 luglio 1919.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 16 novembre 1919, n. 2255

    Il Regio Decreto 16 novembre 1919, n. 2255 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Al comma c) dell'art. 1 del Regio decreto 13 maggio 1902, n. 528, e' sostituito il seguente «c) una speciale retribuzione da computarsi in ragione di lire dieci per ciascuna delle due prime vacazioni non maggiori di due ore e di lire cinque per ciascuna delle successive di eguale durata, con facolta' di cumulare il massimo di quattro vacazioni in un giorno»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1902-12-21;528~art1 · fonte del testo

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