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Gli uscieri degli uffici di conciliazione saranno nominati dal presidente del tribunale, sentito il procuratore del Re e verranno scelti fra gl'inservienti comunali o fra le altre persone residenti nel luogo, che presentino le necessarie garanzie di capacita' e di moralita'.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1902 al 16 dicembre 2009
