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[1]Per essere nominato ufficiale giudiziario e' necessario:
[2]1° aver compiuto l'eta' di anni 21 e non superare quella di anni 35;
[3]2° essere cittadino del Regno;
[4]3° essere di sana costituzione fisica;
[5]4° avere conseguita la licenza ginnasiale o di scuola tecnica in un istituto Regio o pareggiato;
[6]5° avere superato con successo un esame di concorso sulla composizione italiana e sull'aritmetica e sulle nozioni di procedura civile e penale, sulla legge di ordinamento giudiziario, sulle leggi di bollo e registro e regolamenti relativi per la parte concernente il servizio degli uscieri;
[7]6° non trovarsi in alcuno dei casi per cui si e' esclusi o non si puo' essere assunto all'ufficio di giurato a termini degli articoli 5 e 6 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie 3ª), modificati col R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509;
[8]7° non essere in istato d'interdizione o di inabilitazione o di fallimento.
[9]L'ufficiale giudiziario, prima di assumere le sue funzioni, deve prestare una cauzione in iscrizioni sul debito pubblico per la concorrenza della rendita determinata dal regolamento.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1902 al 16 dicembre 2009
