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[1]Ai posti che si renderanno vacanti presso le Corti di appello saranno destinati uffiziali giudiziari addetti ai tribunali del distretto, ed a quelli che si renderanno vacanti nei tribunali medesimi saranno destinati uffiziali giudiziari addetti alle preture dello stesso distretto, tenendo conto del doppio criterio dell'anzianita' e del merito.

[2]A tale destinazione provvede il primo presidente, con le norme dell'articolo 8 dell'ordinamento giudiziario modificato dalla legge 23 dicembre 1875, n. 2839.

[3]Gli ufficiali giudiziari presso le Corti di cassazione saranno nominati fra quelli delle Corti d'appello dal primo presidente della Cassazione, sentito il procuratore generale.

[4]Il tramutamento degli ufficiali giudiziari da un distretto all'altro, avra' luogo con decreto ministeriale.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1902-12-21;528~art5 · fonte del testo

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