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[1]Gli uffiziali giudiziari dovranno segnare giornalmente sui repertori ogni atto seguito nonche' l'ammontare dei diritti esatti e riprodurre contemporaneamente sovra ogni atto originale e copia il numero corrispondente del repertorio civile o penale e la specifica dei diritti stessi.
[2]Il visto prescritto dall'articolo 40 del Regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103, dovra' essere apposto dal cancelliere o da un funzionario di cancelleria da lui delegato.
[3]Le contravvenzioni saranno punite, la prima volta con un'ammenda di lire 20 e le successive con un'ammenda da lire 20 a 50, salve le pene disciplinari.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1902 al 16 dicembre 2009
