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[1]Negli uffici a cui sono addetti due o piu' uffiziali giudiziari, i proventi di tutti gli atti, prelevato un quarto per l'uffiziale che li ha compiuti, debbono essere messi in comunione e ripartiti in quote uguali fra gli uffiziali stessi.
[2]Fra i proventi non sono comprese, se non limitatamente ad una quinta parte, le indennita' di trasferta che rimangono per gli altri quattro quinti a favore dell'uffiziale che l'ha eseguita.
[3]Le operazioni di prelevamento e di riparto si effettuano a cura degli interessati, salvo ricorso al cancelliere del rispettivo ufficio in caso di dissenso o di reclami, ed al capo del Collegio od al pretore per le risoluzioni definitive.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1902 al 16 dicembre 2009
