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[1]Negli uffici a cui sono addetti due o piu' uffiziali giudiziari, i proventi di tutti gli atti, prelevato un quarto per l'uffiziale che li ha compiuti, debbono essere messi in comunione e ripartiti in quote uguali fra gli uffiziali stessi.

[2]Fra i proventi non sono comprese, se non limitatamente ad una quinta parte, le indennita' di trasferta che rimangono per gli altri quattro quinti a favore dell'uffiziale che l'ha eseguita.

[3]Le operazioni di prelevamento e di riparto si effettuano a cura degli interessati, salvo ricorso al cancelliere del rispettivo ufficio in caso di dissenso o di reclami, ed al capo del Collegio od al pretore per le risoluzioni definitive.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-12-21;528~art8 · fonte del testo

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