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[1]L'applicazione delle pene pecuniarie, di cui al capoverso 2° dell'articolo 7, sara' fatta con ordinanza dal capo del Collegio o dal pretore, uditi gl'interessati verbalmente o per iscritto.
[2]Contro l'ordinanza del pretore e' ammesso il reclamo al tribunale; contro l'ordinanza del presidente del tribunale o della Corte il reclamo e' presentato al rispettivo Collegio.
[3]Sui reclami si provvede in Camera di consiglio della Sezione civile, sentito il Pubblico Ministero.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1902 al 16 dicembre 2009
