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[1]I consiglieri delle Camere sono eletti per quattro anni.
[2]Alla fine di ogni biennio essi sono rinnovati per la meta' del loro numero; se sono in numero dispari, ne e' rinnovato uno di meno nel primo biennio.
[3]Al compiersi del primo biennio l'esclusione e' fatta per estrazione a sorte. In seguito per anzianita' di elezione.
[4]Gli uscienti possono essere rieletti.
Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008
