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[1]Il presidente e' il legale rappresentante della Camera; ne dirige l'amministrazione; convoca e presiede le adunanze; firma la corrispondenza e tutti gli atti; autentica la firma dei commercianti rilascia certificati in estratto dal registro delle Ditte, di cui all'art. 60.
[2]In caso di assenza o di impedimento del presidente, le funzioni di questo sono esercitate dal vice presidente; mancando ambedue, da altro dei consiglieri in ordine di anzianita'.
Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008
