Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Non possono contemporaneamente far parte del Consiglio camerale i consanguinei fino al secondo grado, gli affini di primo grado, i soci di una stessa Societa' in nome collettivo, gli accomandatari di una stessa Societa' in accomandita semplice, i membri del Consiglio d'amministrazione coi direttori della stessa Societa' anonima, l'armatore e il capitano della nave, l'esercente di una azienda commerciale e industriale e il direttore di questa.

[2]Il numero degli stranieri non puo' eccedere il sesto del numero dei consiglieri di ciascuna Camera.

Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-03-20;121~art15 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari