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[1]Non possono contemporaneamente far parte del Consiglio camerale i consanguinei fino al secondo grado, gli affini di primo grado, i soci di una stessa Societa' in nome collettivo, gli accomandatari di una stessa Societa' in accomandita semplice, i membri del Consiglio d'amministrazione coi direttori della stessa Societa' anonima, l'armatore e il capitano della nave, l'esercente di una azienda commerciale e industriale e il direttore di questa.
[2]Il numero degli stranieri non puo' eccedere il sesto del numero dei consiglieri di ciascuna Camera.
Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008
