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Sono elettori: Coloro che appartengono ad una delle categorie sottoindicate e si trovino iscritti nelle liste elettorali politiche dei Comuni compresi nella circoscrizione della Camera o che, in essi residenti, dimostrino, con documenti rilasciati dall'ufficio competente, di essere inscritti nelle liste politiche di altri Comuni:
- a)gli esercenti, per conto proprio, di una azienda commerciale o industriale, gli armatori e viaggiatori di commercio purche' inscritti nei ruoli dell'imposta camerale o nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile di natura commerciale o industriale:
- b)i soci delle Societa' in nome collettivo, gli accomandatari delle Societa' in accomandita per azioni, i presidenti e gli amministratori con firma delle Societa' anonime, purche' le Societa' di cui sopra siano inscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a) e non abbiano carattere essenzialmente agrario;
- c)i direttori con firma od institori nelle sedi e succursali di Ditte o Societa' commerciali ed industriali inscritte nei ruoli d' imposta di cui alla lettera a);
- d)i capitani marittimi che da un anno almeno risiedono nella circoscrizione della Camera;
- e)i curatori od institori di aziende commerciali o industriali costituite in eredita' giacente o facenti parti di essa, purche' iscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a);
- f)i curatori di persone incapaci, purche' queste siano iscritte nei ruoli d'imposta di cui alla lettera a); Le donne che appartengono ad una delle categorie sopra indicate le quali si trovino nelle condizioni richieste dal titolo I della legge 28 marzo 1895, n. 83 (testo unico), per l'inscrizione nelle liste elettorali politiche; Gli stranieri che da cinque anni almeno esercitano un'azienda commerciale o industriale nella circoscrizione della Camera, dimostrino di possedere i requisiti per la iscrizione dei regnicoli nelle liste elettorali politiche e siano inscritti nei ruoli dell'imposta camerale o, in mancanza di questa, nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile di natura commerciale o industriale.
Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008
