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Sono eleggibili tutti gli elettori compresi nelle categorie menzionate nell'articolo precedente, che siano inscritti nelle liste elettorali commerciali del rispettivo distretto camerale, abbiano 25 anni compiuti, e risiedano da un anno almeno in un Comune compreso nella circoscrizione della Camera, salvo le eccezioni indicate nell'articolo seguente.
Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008
