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[1]Salvo quanto e' disposto al n. 2 dell'art. 16 non sono ne' elettori ne' eleggibili, le persone che la legge comunale e provinciale esclude dallo elettorato o dalla eleggibilita' amministrativa.

[2]Sono ineleggibili gli impiegati della Camera, le persone che hanno liti vertenti con la medesima, e coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della Camera, o in Societa' o imprese aventi scopo di lucro, sovvenute in qualsiasi modo dalla Camera stessa.

[3]Sono ineleggibili gli stranieri appartenenti a Stati nei quali i cittadini italiani non godano parita' di trattamento.

Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-03-20;121~art18 · fonte del testo

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