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[1]Chiunque, dopo di essere stato eletto, perda i requisiti, di cui ai precedenti articoli, per l'elettorato o la eleggibilita', decade immediatamente dalle funzioni.
[2]La stessa decadenza colpisce chi, per qualunque causa, per sei mesi consecutivi, senza regolare congedo, non prenda parte alle adunanze della Camera.
[3]La Camera, quando si verifichi alcuno dei casi previsti nel presente articolo, deve entro un mese, pronunziare, con deliberazione motivata, la decadenza e provvedere alla surrogazione dei decaduti.
[4]Per la surrogazione si procede a norma degli articoli 31 e 32.
Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008
