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[1]Con decreto Reale puo' modificarsi la circoscrizione territoriale di dette Camere, nonche' il numero dei componenti i rispettivi Consigli camerali.
[2]Con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio comunale e provinciale del luogo e sentito il Consiglio dell'industria e del commercio puo' taluna Camera essere soppressa e venir fusa con altra, e possono istituirsene delle nuove.
[3]La sede e la circoscrizione territoriale delle nuove Camere e il numero dei componenti i rispettivi Consigli sono stabiliti con decreto Reale.
Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008
