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[1]Le liste elettorali commerciali sono compilate e annualmente rivedute dalle Commissioni elettorali comunali, in base agli elenchi definitivi degli elettori politici, decretati dalla Commissione elettorale provinciale.

[2]Gli elenchi modificativi delle liste commerciali, coi relativi documenti, sono dalla Commissione elettorale comunale trasmessi non piu' tardi del 15 giugno, alla Camera di commercio e industria, o, in mancanza di essa, al tribunale avente giurisdizione sulla citta' della Camera stessa.

[3]La Camera o il tribunale, non piu' tardi del 31 agosto, restituisce alla Commissione comunale gli elenchi definitivi approvati, insieme coi documenti, compresi quelli in base ai quali la Camera ha eseguito le iscrizioni o cancellazioni d'ufficio.

[4]Contro le decisioni della Camera o del tribunale e' ammesso il ricorso alla Corte di appello.

[5]Per quant'altro riguarda la formazione e revisione delle liste elettorali commerciali valgono le norme, il procedimento e i termini stabiliti dalla legge comunale e provinciale, in quanto non siano contrari alle disposizioni contenute nel presente articolo.

Testo in vigore dal 1 aprile 1910 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-03-20;121~art20 · fonte del testo

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